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Statuto comunale - TITOLO IV -

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STATUTO DEL COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Capo II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Capo III - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Capo IV - DIFENSORE CIVICO

Capo V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 40 PARTECIPAZIONE POPOLARE

  1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
  2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
  3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.


ART. 41 ASSOCIAZIONISMO

  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
  2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
  3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
  4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
  5. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.


ART. 42 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

  1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.
  2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
  3. I pareri devono pervenire all’Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a venti giorni.


ART. 43 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

  1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
  2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
  3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
  4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato costituite con apposito atto , l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
  5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.


ART. 44 VOLONTARIATO

  1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.


ART. 45 CONSULTAZIONI

  1. L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
  2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.


ART. 46 PETIZIONI

  1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
  2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
  3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro sessanta giorni, la assegna in esame all’Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
  4. Il contenuto della decisione dell’Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.


ART. 47 PROPOSTE

  1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a trenta avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati , trasmette la proposta unitamente ai pareri all’Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.
  2. L’Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
  3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.


ART. 48 REFERENDUM

  1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
  2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
    1. Statuto Comunale;
    2. regolamento del Consiglio Comunale;
    3. Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
  3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
  4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma
  5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato
  6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
  7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno .degli elettori
  8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
  9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.


ART. 49 ACCESSO AGLI ATTI

  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
  3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
  4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o Funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
  5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
  6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.


ART. 50 DIRITTO DI INFORMAZIONE

  1. Quando è prevista, dalla legge o da regolamenti, la pubblicazione di un atto, avviene, di norma, all’Albo Pretorio, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi a ciò destinati.
  2. L’affissione viene curata dal messo comunale e, su attestazione di questi, il Segretario Comunale può certificare l’avvenuta pubblicazione.
  3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
  4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
  5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e l’utilizzo di ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.


ART. 51 ISTANZE

  1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell’attività amministrativa.
  2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.


ART. 52 NOMINA

  1. Può essere nominato il Difensore Civico dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Vicenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
  2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
  3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio od equipollenti.
  4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.
  5. Non può essere nominato Difensore Civico:
  1. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
  2. i parlamentari, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
  3. i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
  4. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione Comunale;
  5. chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.


ART. 53 DECADENZA

  1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’Amministrazione Comunale.
  2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
  3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri;
  4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.


ART. 54 FUNZIONI

  1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
  2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo statuto, od il regolamento.
  3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
  4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
  5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
  6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 127, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, secondo le modalità previste dall’art. 127, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000.


ART. 55 FACOLTÀ E PREROGATIVE

  1. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
  2. Il Difensore Civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
  3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
  4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
  5. Il Difensore Civico può altresì invitare l’Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
  6. E’ facoltà del Difensore Civico, quale garante dell’ imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.


ART. 56 RELAZIONE ANNUALE

  1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
  2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.
  3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
  4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.


ART. 57 INDENNITÀ DI FUNZIONE

  1. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.


ART. 58 DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

  1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
  2. Deve essere reso pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni stesse devono essere adottate.


ART. 59 PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

  1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito da chi deve pronunciarsi in merito.
  2. L’interessato deve essere sentito entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
  3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a trenta giorni.
  4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
  5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.


ART. 60 PROCEDIMENTI AD IMPULSO DI UFFICIO

  1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
  2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente da chi deve pronunciarsi in merito.
  3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.


ART. 61 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO

  1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l’Organo od il soggetto preposto ad emanare l’atto finale.
  2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.
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