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ART. 84 EFFICACIA DELLO STATUTO
- Lo Statuto Comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
- Le disposizioni del presente Statuto sono applicabili , a decorrere dalla sua entrata in vigore, anche in
assenza dei regolamenti in esse richiamati.
ART. 85 DISPOSIZIONE TRANSITORIA
- Gli organi del Comune curano con sollecitudine , secondo le rispettive competenze, la prima attuazione delle
disposizioni del presente Statuto.
- I regolamenti previsti dallo Statuto sono approvati entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata
in vigore; entro lo stesso termine sono altresì adeguati allo Statuto i regolamenti vigenti.
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