Comune di Valdastico

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Statuto comunale - TITOLO III -



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STATUTO DEL COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Capo I - UFFICI

Capo II - PERSONALE DIRETTIVO

Capo III - IL SEGRETARIO COMUNALE


ART. 27 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

  1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
  2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia , efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
  3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.
  4. L’esercizio della rappresentanza del comune negli atti di gestione viene attribuita al Segretario Comunale o al Responsabile del Servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
    L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario Comunale o al Responsabile del Servizio, a seconda della rispettiva competenza nella materia oggetto della lite.
  5. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
  6. La Giunta Comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.


ART. 28 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

  1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con cui sono individuate le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
  2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai Responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
  3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’ apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
  4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.


ART. 29 DIPENDENTI COMUNALI

  1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
  3. Il regolamento sull’ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l’aggiornamento ed il miglioramento professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
  4. La Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
  5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.


ART. 30 DIRETTORE GENERALE

  1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 1 000 abitanti.
  2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
  3. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco , previo parere della Giunta Comunale, al Segretario Comunale.


ART. 31 COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

  1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive in merito impartitegli dal Sindaco
  2. Il Direttore Generale sovrintende all’attività dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
  3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere comunque alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.


ART. 32 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

  1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del comune è affidata, di norma , ai responsabili degli uffici e dei servizi.
  2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, con motivazione , revocata in caso di inosservanza delle direttive impartite dallo stesso o dal direttore Generale, se nominato, o per altre violazioni inerenti ai doveri di ufficio.
  3. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. A tale scopo la Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio , con apposito atto, affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell’ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
  4. I predetti Responsabili, nel rispetto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l’istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
  5. Il Sindaco può affidare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e da altri atti, impartendo,nel rispetto delle competenze, contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
  6. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei Responsabili di ufficio o servizio sono affidate al Direttore Generale o dalla legge attribuite al Segretario Comunale, nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato.


ART. 33 FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti , approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
  2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre, tra le altre, le seguenti funzioni:
  1. presiedono le commissioni di gara ;
  2. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  3. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
  4. provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
  5. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
  6. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie ;
  7. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
  8. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore,se nominato;
  9. forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
  10. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
  11. rispondono, nei confronti del Direttore generale o del Sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
  12. promuovono e resistono alle liti, ed hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne nei diversi casi previsti dall’art. 27 del presente Statuto.


ART. 34 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

  1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.
  2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’ art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
  3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.


ART. 35 COLLABORAZIONI ESTERNE

  1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
  2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.


ART. 36 UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

  1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000.


ART. 37 CONTROLLO INTERNO

  1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 286/9
  2. Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.


ART. 38 SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Segretario Comunale, dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali , è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente , ed è scelto tra gli iscritti nell’apposito albo.
  2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario Comunale.
  3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.


ART. 39 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
  2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco. In tale ambito esercita le seguenti prerogative:
  1. sovrintende alle funzioni svolte dai dirigenti e ne coordina l’attività, salvo che sia stato nominato un Direttore Generale;
  2. può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, tranne nei casi in cui si reputi necessario avvalersi di un notaio;
  3. effettua , con i Responsabili di Servizio, la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici;promuove l’adozione delle iniziative nei confronti del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero , le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
  4. può presiedere le commissioni di concorso;
  5. gestisce i procedimenti di mobilità interna del personale;
  6. convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili di Servizio.

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